RIVOLGITI A NIDIL!
Nidil è la categoria della CGIL che rappresenta e organizza i lavoratori in somministrazione (ex interinali) e che quindi firma, insieme alle categorie afferenti degli altri sindacati confederali, gli accordi e il Contratto Collettivo Nazionale della Somministrazione con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm.
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0656557641Come funziona
La somministrazione di lavoro è una particolare tipologia di impiego introdotta per legge nel 2003. Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dalla legge come il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto (somministratore) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) uno o più suoi lavoratori dipendenti.
ll lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore (Agenzia per il lavoro) per essere inviato a svolgere la propria attività lavorativa (cosiddetta missione) sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore (impresa pubblica o privata). L’attività di somministrazione di lavoro può essere esercitata soltanto da Agenzie per il lavoro iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro.
I lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda in cui sono in missione: retribuzione, benefit, ferie, malattie, infortuni, maternità e paternità, congedi parentali, assegni al nucleo famigliare, permessi, riduzioni di orario di lavoro, premi di produzione o di risultato! Perché? perché valgono le condizioni previste nel CCNL applicato nell’azienda utilizzatrice.
Ricorda sempre che il tuo datore di lavoro è l’agenzia con cui hai firmato il contratto e non l’azienda utilizzatrice quindi è a loro che dovrai rivolgerti per ogni aspetto che riguarda il tuo rapporto di lavoro.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto ad una indennità di disoccupazione se sono stati licenziati, si sono dimessi per giusta causa o sono arrivati a scadenza di contratto, hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. La domanda va fatta entro 68 giorni dal licenziamento.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto ad iscriversi al sindacato, a fare sciopero, a partecipare alle assemblee dei diretti, eleggere propri rappresentanti sindacali e organizzare assemblee usando i permessi sindacali retribuiti.
È l’ente bilaterale della somministrazione, istituito dal CCNL, che si occupa di dare prestazioni e agevolazioni ai lavoratori in somministrazione, che vengono finanziate con il contributo delle Agenzie per il lavoro, come: indennità di maternità per le lavoratrici che non hanno diritto all’indennità dell’INPS e integrazione al contributo INPS per la maternità obbligatoria, contributo per asilo nido, contributo per la mobilità territoriale e il trasporto extraurbano, prestazioni per la tutela sanitaria, indennità per infortunio (integrativa INAIL), prestiti fino a 5000€, contributi per la retta universitaria, i libri di testo e materiale didattico per studenti lavoratori e figli dei lavoratori, contributo per l’adozione, l’affidamento e sostegno per la non autosufficienza.
È l’ente bilaterale della somministrazione, istituito per legge e si occupa di formazione, riqualificazione professionale e sostegno al reddito. Per la formazione è previsto anche un voucher di 5000€da utilizzare per partecipare gratuitamente a corsi di formazione Formatemp. Il SAR è un’integrazione al reddito dedicata ai lavoratori in somministrazione, disoccupati da almeno 45 giorni, che abbiano lavorato almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi. Il contributo è di 750€, che diventa di 1000€se ci sono almeno 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi. Bisogna fare domanda entro 68 gironi da quando vengono maturati i 45 giorni di disoccupazione.