RIVOLGITI A NIDIL!

NIdiL è la categoria della CGIL che rappresenta e organizza i lavoratori con un rapporto di lavoro autonomo, ovvero professionisti non iscritti agli ordini professionali. Le partite iva individuali, le prestazioni d’opera occasionali, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 2222 del codice civile che definisce il prestatore di lavoro autonomo come colui che “… si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. La differenza con il rapporto di lavoro subordinato è che, nel lavoro autonomo, le caratteristiche sono: La presenza del rischio di impresa Utilizzo di mezzi del prestatore di lavoro Organizzazione propria della prestazione (non è obbligatorio il rispetto di orari definiti dal committente) La prestazione deve essere prevalentemente propria del prestatore (non puoi fare svolgere ad altri il tuo lavoro) Totale assenza del potere direttivo (quindi il committente non può impartire ordini) e del potere disciplinare

Diritti e tutele

Originariamente, per i lavoratori autonomi, non era stata prevista alcuna particolare forma di tutela. L’evolversi del mercato del lavoro, anche in seguito alla crisi economica degli ultimi anni, ha fatto sì però che l’assenza di garanzie sia sul piano del rapporto di lavoro che sul piano previdenziale pregiudicasse in modo non tollerabile la posizione di questa categoria di lavoratori.
Il legislatore è intervenuto con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, definita il “Jobs Act del lavoro autonomo”, un provvedimento che riconosce un ventaglio di diritti (in realtà piuttosto limitato) riguardanti il rapporto contrattuale, la tutela della paternità e della maternità, alcuni dei quali però sono esercitabili salvo “l’interesse del committente”. In caso di gravidanza, malattia o infortunio, infatti, il committente potrebbe comunque interrompere il rapporto di lavoro.

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nidil@cgil.lazio.it

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0656557641

Partite Iva

Se sei un lavoratore con partita Iva, ricorda che non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto, ma generalmente si procede alla compilazione di una Lettera d’Incarico scritta e firmata dalle parti. Questo documento sarà l’unico riferimento in un eventuale contenzioso, in caso di tardivo o mancato pagamento bisogna ricorrere alle vie legali che seguiranno la procedura di una normale causa civile. Visti i costi e i tempi è bene che la lettera d’incarico preveda una penale per il ritardato pagamento, quindi deve contenere:

  • La descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti
  • I tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione
  • I tempi di consegna del lavoratore
  • Il prezzo pattuito
  • I tempi di pagamento
  • La data
  • Modalità di recesso e penale per il ritardato pagamento

Prestazione d'opera occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è una sottocategoria del contratto di lavoro autonomo, ed è disciplinato, in via generale, dall’articolo 2222 del Codice civile. Ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è l’assenza di coordinamento con l’attività del committente, il carattere episodico dell’attività e la mancanza di continuità della prestazione.

Il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività  va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede nè un contratto scritto nè l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

Il corrispettivo economico del lavoratore autonomo occasionale è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la Rda non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo annuo. Infatti, dovrà eventualmente pagare sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito), la relativa integrazione di aliquota per l’Irpef, presentando la dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE: ricordiamo che in sede di dichiarazione dei redditi possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento dell’opera.

ATTENZIONE: le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della stessa ditta committente.

Non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5mila euro. In questo caso si è obbligati (legge 326/03, art.44, comma 2) a iscriversi e versare i contributi per gli importi superiori ai 5mila euro alla Gestione Separata INPS dei lavoratori parasubordinati.

Nome e Cognome

Indirizzo

Codice Fiscale

Spett.le ditta XY

Indirizzo

Partita Iva/ CF

OGGETTO: QUIETANZA

 

Il sottoscritto Nome Cognome dichiara di avere ricevuto in data odierna dalla ditta XY le somme sotto indicate, a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. L del TUIR 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5 Dpr 26/10/72 n.633 e s.m.i.

 

Compensi lordi per la collaborazione            Euro 1.000

Netto percepito                                                  Euro    800

 

Luogo e data

Firma

Prestazioni di lavoro occasionale (ex-voucher)

Il lavoro di tipo accessorio (voucher) è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la finalità di regolamentare attività di lavoro occasionale, a carattere saltuario e di breve durata, svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale in alcuni specifici ambiti di attività. La caratteristica principale di questa forma di lavoro era costituita dal sistema dei buoni (cosiddetti voucher) con i quali i committenti corrispondevano, ai lavoratori, il compenso per la prestazione di lavoro.

Nel corso degli anni, numerosi interventi legislativi hanno ampliato la possibilità di utilizzo di questa forma di lavoro precaria, priva di qualsiasi forma di diritto, al posto dei tradizionali contratti di lavoro. A seguito del referedum di abrogazione del lavoro accessorio proposto dalla CGIL nel 2016, il legislatore è intervenuto abrogandone la disciplina e inserendone una nuova, sostanzialmente equivalente nei tratti fondamentali alla precedente.

Le nuove disposizioni normative (art. 54-bis legge 96/2017) consentono ai datori di lavoro di avvalersi di prestazioni occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale. La caratteristica principale di queste prestazioni occasionali è il limite economico entro cui può essere utilizzato all’interno di un anno civile (1 Gennaio – 31 dicembre):

  • Il lavoratore non può ricevere più di 5.000 euro netti dalla totalità dei datori di lavoro
  • Il datore di lavoro non può erogare più di 5.000 euro netti rispetto alla totalità dei lavoratori
  • Il lavoratore non può ricevere più di 2.500 euro netti dallo stesso datore di lavoro

Dal punto di vista dei diritti e delle tutele, il lavoratore ha diritto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail). Si applicano le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e le norme previste Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008). La legge distingue il libretto famiglia dai contratti di prestazione occasionale.

Il libretto famiglia è utilizzabile dalle persone fisiche (famiglie) che non svolgono attività di impresa e riguarda le attività svolte per i piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare.

Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS a cui devono registrarsi il lavoratore e l’utilizzatore. Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Inps l’utilizzatore deve comunicare i dati del lavoratore, il compenso, il luogo e la durata delle attività che andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Il lavoratore riceverà una notifica tramite sms o email. Il lavoratore riceve il compenso dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione. Il valore nominale del titolo di pagamento riconosciuto al lavoratore è di 10 euro (8 euro netti) da utilizzare per pagare prestazioni di durata non superiore ad 1 ora.

Il contratto di prestazione occasionale è definito dalla legge il contratto mediante il quale un utilizzatore (datore di lavoro) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità economicaIl contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato da:

  • Imprenditori, professionisti, autonomi, associazioni e fondazioni, con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
  • Pubbliche amministrazioni nei casi di: progetti speciali rivolti a soggetti disabili, detenuti, in stato di povertà, tossicodipendenza o percettori di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative
  • Società sportive
  •  Aziende alberghiere e del turismo con massimo 8 dipendenti a tempo indeterminato per lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno 25 anni di età, disoccupati, percettori di misure di integrazione al salario o di sostegno al reddito
  •  Aziende del settore agricolo che non occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. L’utilizzo è ammesso nei confronti dei lavoratori non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno 25 anni di età, disoccupati, percettori di misure di integrazione al salario o di sostegno al reddito

Nel caso di prestazioni da parte di steward negli stadi di calcio il limite economico è di 5.000 euro netti per ogni società sportiva. Per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece dei 5.000 euro previsti per la generalità dei prestatori. L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è espressamente vietato:

  •  Nel settore edile e settori affini, escavazione e lavorazione marmi, miniere, cave e torbiere
  •  Nell’ambito di esecuzione di appalti di opere e servizi
  •  Nel caso in cui il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato un contratto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore

In caso di superamento del limite di 2.500 euro per il lavoratore o in caso di superamento del limite di durata pari a 280 ore nell’anno, il rapporto di trasforma a tempo indeterminato (esclusa Pubblica Amministrazione). In caso di mancata comunicazione o di utilizzo nei settori vietati è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

I compensi da lavoro occasionale continuano come prima a non determinare una modifica dello stato di disoccupato, ma valgono ai fini della determinazione del reddito necesario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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