Il Decreto Sostegni è in vigore dal 23 marzo 2021, vediamo qui di seguito le misure che riguardano le lavoratrici e i lavoratori atipici e discontinui, quelli con rapporti di lavoro autonomo, in collaborazione o in somministrazione e quelli che al momento un lavoro non ce l’hanno, i disoccupati.
Tra le criticità, il fatto che i collaboratori coordinati e continuativi con contratti di lavoro sospesi o con attività lavorativa ridotta sono per l’ennesima volta rimasti esclusi da qualunque forma di sostegno, senza la possibilità di accedere alle indennità di disoccupazione. Inoltre, queste lavoratrici e lavoratori non possono usare la malattia nei periodi di quarantena, rimanendo di fatto senza alcun reddito.
Tra gli aspetti positivi, l’estensione delle indennità prevista per gli stagionali anche ai somministrati (ex interinali), una richiesta che avevamo reiterato più volte in questi mesi e che finalmente è stata accolta.
Le misure a sostegno dei lavoratori somministrati
Indennità per lavoratori stagionali
L’indennità, di 2.400 euro, è riconosciuta a anche ai lavoratori somministrati stagionali impiegati in aziende del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano lavorato almeno 30 giornate nello stesso periodo. Esclusi i titolari di pensione, di lavoro dipendente o di NASpl.
L’indennità è finalmente riconosciuta anche ai somministrati impiegati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ponendo fine a un’ingiustificata e discriminatoria esclusione che vi era stata nei precedenti decreti e che avevamo più volte denunciato.
Proroga o rinnovo di contratto a termine
Fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il limite di durata massima complessiva di 24 mesi, sarà possibile rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato senza l’indicazione delle causali previste dal decreto dignità, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. Nell’applicazione della disposizione non si terrà conto dei rinnovi e delle proroghe causali intervenuti in virtù della previgente norma.
Prolungamento blocco licenziamento
Viene prorogato il divieto di licenziamento evidenziando che sul settore della somministrazione il divieto è relativo alle interruzioni del rapporto di lavoro al termine della procedura MOL e non in costanza di missione.
Trattamenti di integrazione salariali
Trattamenti ordinari relativi a interruzioni legate all’emergenza covid 19: durata prolungata di 13 settimane, nel periodo tra 1 aprile e 30 giugno 2021; Trattamenti di assegno ordinario e cassa in deroga: durata prolungata di 28 settimane, nel periodo tra 1 aprile e 31 dicembre 2021.
La platea dei beneficiari è stata estesa a lavoratrici e lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo) che potranno usufruire anche loro del Trattamento di Integrazione salariale (TIS) erogato dal Fondo bilaterale che è stato rifinanziato.
Le misure a sostegno di chi è senza occupazione
Reddito di emergenza
I requisiti rimangono quelli previsti dal Decreto Rilancio (34/2020).
Inclusi tra i percettori anche coloro che hanno terminato la fruizione di NASpl e DIS-COLL tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, purchè abbiano ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 € e siano privi di contratto di lavoro subordinato (tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità), di rapporto di collaborazione e di pensione (salvo l’assegno ordinario di invalidità). Puoi rivolgerti al Caaf Cgil per ottenere l’attestazione ISEE e al Patronato Inca per richiedere il Reddito di Emergenza.
Esclusi
La misura rimane incompatibile con qualsiasi altra indennità prevista dal decreto per altre tipologie di lavoratori, con il lavoro dipendente, con il reddito di cittadinanza, con le pensioni (salvo l’assegno ordinario di invalidità),
Importo
Tre ulteriori quote di REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, calcolate come nelle precedenti disposizioni (unica novità è l’aumento di 1/12 del canone di locazione annuo dichiarato ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica causa emergenza epidemiologica.
Reddito di cittadinanza
NOVITÀ Se ne prevede la sospensione (e non la decadenza) per la durata del/dei rapporti di lavoro fino a un massimo di 6 mesi, qualora, con la stipula di uno o più contratti a termine, il reddito familiare non superi nel 2021 il tetto massimo di 10.000 € annui.
Indennità di disoccupazione Naspi e Discoll
Dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, per accedere alla NASpl non è necessario il possesso del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. Rimane inalterato il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgs n. 22/2015.
Le misure a sostegno dei Collaboratori Occasionali
Indennità di 2400 euro per i collaboratori occasionali iscritti alla Gestione Separata INPS
Chi può chiederla
I collaboratori occasionali con rapporto di lavoro autonomo occasionale (art.
2222 codice civile).
Requisiti
- rapporto di lavoro autonomo occasionale tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- non avere un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021;
- essere già iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo 2021 con accredito di almeno 1 contributo mensile.
Esclusi
Collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione Separata lnps, con reddito annuo inferiore a 5.000 euro.
Collaboratori coordinati e continuativi con contratto di lavoro in essere, ma sospeso o con riduzione dell’attività lavorativa. Questi lavoratori sono penalizzati due volte perché non hanno nessun sostegno oltre a non poter accedere alla DIS-COLL. Rispetto ai co.co.co. va segnalata anche l’ingiustificata esclusione dall’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS in questa fase anche nelle ipotesi di quarantena con la conseguenza anche qui di rimanere a casa senza lavoro, senza reddito e senza indennità.
Importo
Indennità onnicomprensiva di 2.400 euro esente da imposizione fiscale e per il quale non è riconosciuta contribuzione figurativa e assegno al nucleo familiare.
Come fare domanda
I lavoratori occasionali già beneficiari delle indennità dell’ultimo Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda, sarà l’INPS a riconoscere direttamente l’indennizzo.
Per chi non ha mai presentato richiesta, la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 esclusivamente in via telematica, anche attraverso il Patronato INCA CGIL.
Le misure a sostegno dei collaboratori sportivi
Rinnovata l’indennità per i lavoratori dello sport per gennaio, febbraio e marzo 2021
Chi può chiederla
Lavoratori impiegati con rapporto di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Paraolimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (di cui all’art. 6 c.7, I. m, del decreto 22 dicembre 7986 n.917), i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid 19, compresi tutti i rapporti di collaborazione cessati entro il 30/12/2020 e non rinnovati.
Esclusi
Percettori di altro reddito, del reddito di cittadinanza, del REM e delle altre indennità previste dal di 18/2020, di 34/2020, di 104/2020, di 137/2020 e dal Decreto Sostegni. Si considerano redditi da lavoro che precludono la possibilità di accedere all’indennità: lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilati, pensioni (salvo l’assegno ordinario di invalidità).
Importo
L’ammontare dell’indennità corrispondente ai primi tre mesi 2021 è ora diviso su 3 fasce, in proporzione al reddito prodotto nell’anno 2019, come segue:
- 3.600 € in caso di reddito 2019 superiore a 10.000 €;
- 2.400 € in caso di reddito 2019 tra 4000€ e 10.000 €;
- 1.200 € in caso di reddito 2019 inferiore a 4.000 €.
Come presentare la domanda
Chi ha ricevuto l’indennità nel 2020, non deve rifare la domanda. Sport e Salute S.p.A. erogherà il bonus dopo la conferma dei requisiti attraverso un’email che invierà ai beneficiari.
Le misure a sostegno delle Partite Iva
Chi può chiederlo
Tutti i titolari di Partita IVA che svolgono un’attività di impresa, arte o professione o producono un reddito agrario. Rientrano in questa misura anche i professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Sono esclusi i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e chi ha aperto la Partita IVA dopo questa data.
Requisiti
Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto agli stessi importi del 2019. Chi ha attivato la Partita IVA dal 1 gennaio 2019 accede al beneficio, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/ corrispettivi.
Importo
Il contributo è determinato in percentuale alla differenza tra 2019 e 2020 secondo una progressione decrescente, ad esempio per i compensi fino a 100.000 euro è pari al 60%, per le persone fisiche, non può essere inferiore a 1.000 euro e non è gravato da tassazione (sia imposte sui redditi sia IRAP).
Come fare la richiesta
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 la richiesta del contributo può essere fatta tramite un intermediario o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area ”Fatture e Corrispettivi”.
Esonero contributi previdenziali
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e alle casse private.
Nel 2019 reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e nel 2020 riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto) pari ad almeno il 33% rispetto al 2019.